Contratto di viaggio
Condizioni generali
- 1. PREMESSA. PARTECIPAZIONE
Premesso che:
- a) L’associazione ASSICRAL è una associazione senza scopo di lucro autorizzata ad effettuare turismo solo per i propri soci.
- b) Chiunque voglia partecipare alle Iniziative dell’ Assicral deve obbligatoriamente essere in possesso della Tessera associativa.
- 2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo. Decreto legge 111 del 17/03/95.
- 3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo sono:
– estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
– periodo di validità del catalogo;
– modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo)
– cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore
– Tutti questi elementi sono validi per programmi già organizzati in precedenza e diffusi su cataloghi distribuiti in agenzie. Per i viaggi su misura la richiesta degli elementi su indicati deve
essere espressa al momento della richiesta del servizio.
- 4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma al cliente.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
Per i programmi effettuati ai viaggi su misura, le condizioni di viaggio, se richieste all’atto della richiesta del servizio, si considerano concluse al momento dell’accordo tra le parti
determinando le modalità di pagamento.
In genere le Condizioni di Viaggio sono obbligatorie sui programmi già definiti dai T.O. e presenti su tutti i cataloghi. Diversamente le Condizioni di Viaggio vengono convenzionati tra le
parti.
- 5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui
prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la
risoluzione di diritto.
- 6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 15 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
– differenza del numero minimo di partecipanti ;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
- 7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore quanto
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore agli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli
ad annullare.
- 8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art. 5/1° comma – il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata dall’Operatore Turistico che ha confezionato il programma.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
La penale è del 20% fino a 40 giorni prima, 50% fino a 20 giorni prima, 75% fino a 7 giorni prima, 100% da 6 giorni prima della partenza.
La Penale per disdette fino a 30 giorni prima della partenza nei periodi di alta stagione, per programmi fuori catalogo, è del 50% dell’importo, per disdette nei 30 giorni della partenza la
penale è del 100%.
- 9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
- 10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
- l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del
cessionario;
2. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
3. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
- 11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
- 12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
- 13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
- 14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone,
2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
- 15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità art. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
- 16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre
sette giorni dalla data del rientro presso la località di partenza.
- 17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare, al momento della prenotazione, presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore, speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
- 18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod.
Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
- a) rimborso del prezzo versato;
- b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
ADDENDUM
SI RENDE NOTO CHE ASSICRAL E’ SOLO INTERMEDIATRICE DEI SERVIZI E CHE CI
POSSONO ESSERE DELLE VARIAZIONI DETTATE DAI T.O. DAI QUALI SONO
ACQUISTATI I VIAGGI O PROGRAMMI. PERTANTO LE RESPONSABILITA’ DIRETTE
SONO DOVUTE AL T.O. CHE VENDE IL PACCHETTO E NON ALL’INTERMEDIARIO